COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI S.P. CASTELLANESE (PA) (avverso squalfica calciatore Vaccarella Lucio per tre gare – GARA CLUB ITALIA – CASTELLANESE del 7.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. H – C.U. n. 20 del 10.10.2001) – Proc. n. 47/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI S.P. CASTELLANESE (PA) (avverso squalfica calciatore Vaccarella Lucio per tre gare - GARA CLUB ITALIA - CASTELLANESE del 7.10.2001 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. H - C.U. n. 20 del 10.10.2001) - Proc. n. 47/A Con appello ritualmente proposto, la Società Castellanese ha chiesto la riduzione della squalifica in oggetto, ritenendola eccessiva rispetto alla condotta realmente ascrivibile al proprio tesserato; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara rileva che la condotta ascrivibile al tesserato Vaccarella Lucio, come refertata dall’arbitro si appalesa di “lieve entità” e qiuindi censurabile con più ridotta sanzione; P.T.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto di squalificare il calciatore Vaccarella Lucio (Pol. Castellanese) per due gare; senza addebito di tassa alcuna.
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