COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI S.P. CASTELLANESE (PA) (avverso squalfica calciatore Vaccarella Lucio per tre gare – GARA CLUB ITALIA – CASTELLANESE del 7.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. H – C.U. n. 20 del 10.10.2001) – Proc. n. 47/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
Decisioni della Commissione Disciplinare
APPELLI
S.P. CASTELLANESE (PA) (avverso squalfica calciatore Vaccarella Lucio per tre gare - GARA CLUB ITALIA - CASTELLANESE del 7.10.2001 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. H - C.U. n. 20 del 10.10.2001) - Proc. n. 47/A
Con appello ritualmente proposto, la Società Castellanese ha chiesto la riduzione della squalifica in oggetto, ritenendola eccessiva rispetto alla condotta realmente ascrivibile al proprio tesserato;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara rileva che la condotta ascrivibile al tesserato Vaccarella Lucio, come refertata dall’arbitro si appalesa di “lieve entità” e qiuindi censurabile con più ridotta sanzione;
P.T.M.
DELIBERA:
in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto di squalificare il calciatore Vaccarella Lucio (Pol. Castellanese) per due gare;
senza addebito di tassa alcuna.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI S.P. CASTELLANESE (PA) (avverso squalfica calciatore Vaccarella Lucio per tre gare – GARA CLUB ITALIA – CASTELLANESE del 7.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. H – C.U. n. 20 del 10.10.2001) – Proc. n. 47/A"