COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. LICATA (AG) – (avverso squalifica calciatore Corona Antonino per tre gare – GARA LICATA – CALCO CANICATTI’ del 12.09.2001 – COPPA ITALIA) – Proc. n. 4/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 DEL 24/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. LICATA (AG) - (avverso squalifica calciatore Corona Antonino per tre gare - GARA LICATA - CALCO CANICATTI’ del 12.09.2001 - COPPA ITALIA) - Proc. n. 4/B La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’appello è stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S., L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’atto a termini dell’art. 23 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.C. Licata; di addebitare per l’effetto alla citata Società la tassa reclamo non versata di L. 200.000.=.
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