COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara QUARTIERE GROTTA SANTA GR – ROSOLINESE del 20/10/2001 2-1; Reclamo Rosolinese.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara QUARTIERE GROTTA SANTA GR - ROSOLINESE del 20/10/2001
2-1; Reclamo Rosolinese.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 22 del 24/10/2001;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Rosolinese chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società Quartiere Grotta Santa sostenendo che quest'ultima avrebbe disatteso l'obbligo di impiegare dal 43' del 2° tempo e sino alla fine della stessa, così come rilevato dalle sostituzioni trascritte sulla "velina" rilasciata dall'arbitro, almeno 3 calciatori "giovani";
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si rileva che la Societa' Quartiere Grotta Santa schierava sin dall'inizio della gara i calciatori Di Mari Anglo (1984), Lentini Antonino (1982), Greco Natale (1984) e Gazziero Antonino, nato il 2.02.1982; che al 43' del 2° tempo, dopo la sostituzione del Greco con Vitale Marco (1973) rimanevano quindi in campo tre calciatori "Giovani"; la Societa' Quartiere Grotta Santa ha così ottemperato alla normativa, relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età" previsti per le gare del Campionato di Prima Categoria, pubblicata sul C.U. n° 1 del 4/07/2001;
Per quanto sopra esposto;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Rosolinese, addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.