COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. CANNETO di Lipari (ME) – ( avverso squalifica calciatore Cafarella Bartolo fino al 31.12.2001 – GARA SACRO CUORE/CANNETO del 7.10.2001- CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 20 del 10.10.2001) – Proc. n° 55/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. CANNETO di Lipari (ME) – ( avverso squalifica calciatore Cafarella Bartolo fino al 31.12.2001 – GARA SACRO CUORE/CANNETO del 7.10.2001- CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 20 del 10.10.2001) – Proc. n° 55/A – La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’appello e’ stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n° 5 del C.G.S. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del ricorso a termini dell’art. 29 n° 5 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Canneto di Lipari; di addebitare, per l’effetto, alla citata Società la tassa reclamo non versata (£. 200.000.=).
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