COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI U.S. ATLETICO TROINA (EN) – (posizione irregolare calciatore – GARA INESSA/ATLETICO TROINA del 14.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D”) – Proc. n° 52/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI U.S. ATLETICO TROINA (EN) – (posizione irregolare calciatore – GARA INESSA/ATLETICO TROINA del 14.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D”) – Proc. n° 52/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Munì Francesco, nato il 16.10.1980, schierato dalla Società Inessa nella gara prima indicata, sebbene squalificato. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Munì Francesco, nato il 16.10.1980, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto nella stagione 2000/2001 – tesserato per la Società Atletico Centurie – era stato squalificato per 4 gare in relazione alla gara Atletico Valguarnera/Atletico Centurie del 29.4.2001, ultima gara di quel Campionato; detta sanzione era stata resa nota con C.U. n° 49 del 3.5.2001; nella corrente stagione il calciatore Munì Francesco tesserato per la Società Inessa, non ha preso parte allae prime tre gare della stagione in corso – cioè quelle disputate il 23/9, 30/9 e 7/10/2001, ciò facendo doveva scontare la residua sanzione (una gara) nella gara “de qua”; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Inessa la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di £. 300.000.=; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Greco Carmelo la sanzione dell’inibizione fino al 2.12.2001, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Munì Francesco, nato il 16.10.1980 una ulteriore giornata di squalifica; di restituire, per l’effetto, la tassa reclamo versata, £. 200.000.=, alla Società Atletico Troina.
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