COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI A.P. AQUILA CALTAGIRONE (CT) – (partecipazione irregolare calciatore Caruso Corrado, nato il 30.9.1985, – GARA NUOVA MASCALUCIA/AQUILA CALTAGIRONE del 22.9.2001 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1) – Proc. n° 5/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI A.P. AQUILA CALTAGIRONE (CT) – (partecipazione irregolare calciatore Caruso Corrado, nato il 30.9.1985, - GARA NUOVA MASCALUCIA/AQUILA CALTAGIRONE del 22.9.2001 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1) – Proc. n° 5/B – La Commissione Disciplinare: Rilevato, su segnalazione della reclamante, che alla gara a margine ha preso parte il calciatore quindicenne sopra indicato, nelle fila della Società Nuova Mascalcia; Rlevato, altresì, come pure segnalato, in tale occasione il citato calciatore era sprovvisto dell’autorizzazione imposta dall’art. 34 nuovo testo delle N.O.I.F.; Visto l’art. 12 n° 5 del C.G.S., espressamente richiamato dalla norma sopra citata; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Nuova Mascalucia la punizione sportive della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di £. 200.000.=; determina a tutto il 30.11.2001 l’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore della citata Società, Sig. Fisichella Francesco; di infliggere al calciatore Caruso Corrado, nato il 30.9.1985, la squalifica per una gara; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it