COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CAPO D’ORLANDO (ME) – (avverso perdita GARA CAPO D’ORLANDO/NORMANNA del 7.10.2001 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 20 del 10.10.2001) – Proc. n° 50/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CAPO D’ORLANDO (ME) – (avverso perdita GARA CAPO D’ORLANDO/NORMANNA del 7.10.2001 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 20 del 10.10.2001) – Proc. n° 50/A – Con ricorso ritualmente proposto e notificato alla controparte, l’odierna ricorrente chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo, in quanto, a dire della ricorrente, e’ stata trascritta dal direttore di gara la sostituzione dello juniores in modo errato; affermando che nella realtà la sostituzione e’ avvenuta non con il n° 8 juniores, ma con il n° 2 non juniores; La Commissione Disciplinare, letto il ricorso in epigrafe indicato ed esaminati gli atti ufficiali di gara, fissata l’udienza dibattimentale del 30.10.2001 alla presenza del Sig. Pizzino Michele delegato dal Presidente dell’odierna ricorrente, osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; Del resto emerge chiaramente dallo statino redatto dal direttore di gara e controfirmato per accettazione dal dirigente accompagnatore dell’odierna ricorrente che la sostituzione avvenuta al 2° minuto del 2° tempo si e’ concretizzata con l’uscita del n° 8 “juniores” con l’ingresso del n° 13 “non juniores”; Alla Luce di quanto sopra, ritiene questa Decidente che e’ da condividere il provvedimento emesso in 1° grado sia nel suo iter logico che nella sua statuizione; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il ricorso proposto e confermare il provvedimento assunto in primo grado; di addebitare la tassa non versata nel conto intrattenuto dalla odierna ricorrente presso questo Comitato.
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