COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CITTA’ DI CERDA (PA) – (avverso squalifica calciatore Macina Giuseppe per cinque gare – GARA VILLALBA/CITTA’ DI CERDA del 13.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR.”H” – C.U. n° 21 del 17.10.2001) – Proc. n° 54/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 3/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. CITTA’ DI CERDA (PA) – (avverso squalifica calciatore Macina Giuseppe per cinque gare – GARA VILLALBA/CITTA’ DI CERDA del 13.10.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR.”H” – C.U. n° 21 del 17.10.2001) – Proc. n° 54/A – Letto l’appello rtitualmente proposto dalla Società con il quale viene chiesto la riduzione della squalifica inflitta e descritta in epigrafe poiché la condotta tenuta in campo non giustifica tale sanzione; Sentito il legale rappresentante della Società all’udienza dibattimentale del 30.10.2001 e nella quale ha ribadito quanto già rassegnato nelle proprie difese; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Il comportamento tenuto dal calciatore e’ descritto dal direttore di gara e’ chiaro ed inequivocabile, ma tenuto conto che tale atteggiamento non ha comportato ulteriori conseguenze, la sanzione può essere riformata; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica al calciatore Macina Giuseppe (Città di Cerda) per quattro gare senza addebito di tassa.
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