COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società: U.S. Spadaforese e Pol. Villabate – per violazione art. 38 N.O.I.F. – Proc. n° 39/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società: U.S. Spadaforese e Pol. Villabate – per violazione art. 38 N.O.I.F. – Proc. n° 39/A Con singole note del 17.10.2001 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto, poiché, tra i provvedimenti del Giudice Sportivo, è stata inflitta la squalifica dell’allenatore delle predette Società utilizzato malgrado non ancora per loro tesserato. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati gli addebiti; fissata l’udienza di trattazione per il giorno 30.10.2001, celebratosi alla presenza della Pol. Villabate; Acquisita la documentazione ritenuta opportuna, questa Decidente ritiene di non dovere procedere a carico delle predette Società, avendo le stesse regolarizzato la propria posizione in tempo utile; P.T.M. DELIBERA: Di non dovere procedere a carico delle Società deferite per i motivi in premessa. La presente delibera va notificata, a norma di regolamento, alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it