COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. CAPRICE di Ramacca (CT) – (avverso ammenda £. 1.000.000.= e squalifica calciatore Oglialoro Febronio al 3.12.2001 – deferimento n° 292/A stagione sportiva 2000/2001 – Proc. n° 61/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 7/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. CAPRICE di Ramacca (CT) – (avverso ammenda £. 1.000.000.= e squalifica calciatore Oglialoro Febronio al 3.12.2001 – deferimento n° 292/A stagione sportiva 2000/2001 – Proc. n° 61/A – La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’appello andava proposto innanzi la C.A.F. (trattandosi di gravame avverso decisione della Commissione Disciplinare) e che, comunque, e’ stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n° 5 del C.G.S.; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del ricorso, a termini dell’art. 29 n° 5 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla S.C. Caprice; di addebitare, per l’effetto, alla citata Società la tassa appello non versata (£. 200.000)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it