COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it COPPA TRINACRIA REGIONALE Gara BOSCO 1970 – SPORTING R.C.B. del 7/11/2001 1-0; Reclamo Bosco 1970.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
COPPA TRINACRIA REGIONALE
Gara BOSCO 1970 - SPORTING R.C.B. del 7/11/2001
1-0; Reclamo Bosco 1970.
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Bosco 1970 segnala la posizione irregolare del calciatore Laudicina Mario, schierato dalla Societa' Sporting R.C.B. sebbene squalificato; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:
Il calciatore Laudicina Mario risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per recidivita' in ammonizione relativamente alla gara di Coppa Trinacria Sporting R.C.B./Juvenilia del 3/10/2001, provvedimento pubblicato sul C.U. n° 20 del 10/10/2001;
Il predetto calciatore non aveva pertanto titolo a partecipare legittimamente alla gara di cui trattasi;
Visto l'art. 12, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Societa' Sporting R.C.B. la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di £ 200.000.;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Societa' Sporting R.C.B., sig. Genna Benedetto, l'inibizione a tutti gli effetti sino a tutto il 10.12.2001;
Di infliggere al calciatore Laudicina Mario della Societa' Sporting R.C.B., una ulteriore giornata di squalifica;
Di escludere la Societa' Sporting R.C.B. dal prosieguo della manifestazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento della stessa pubblicato sul C.U. n. 16/bis del 12/09/2001;
Di non addebitare alla Societa' Bosco 1970 la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.