COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. MEGARA di Augusta (SR) – (avverso delibera G.S. punizione sportiva per 0 – 2 – GARA MEGARA/GIARRATANA del 21.10.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. F – C.U. n. 22 del 24.10.2001) – Proc. n. 62/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. MEGARA di Augusta (SR) – (avverso delibera G.S. punizione sportiva per 0 – 2 – GARA MEGARA/GIARRATANA del 21.10.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. F – C.U. n. 22 del 24.10.2001) – Proc. n. 62/A Con appello ritualmente prodotto la Società ricorrente chiede la ripetizione della gara e di essere ascoltata, sostenendo che l’arbitro ha sospeso la gara senza che vi fosse una situazione di pericolo per la sua incolumità e dei tesserati avversari, in considerazione della presenza della forza pubblica; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e i motivi di appello, osserva: La Società ricorrente ritualmente convocata si e’ presentata all’udienza dibattimentale del 13.11.2001; Rilevato che il referto arbitrale e’ chiaro, preciso ed inequivocabile per quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco ed in particolare si evince che più volte i sostenitori della squadra ospitante si sono introdotti sul terreno di giuoco, sia alla fine del primo tempo che a seguito della trasformazione del calcio di rigore della Società Giarratana; Rilevato, altresì, che il Sig. Meli Ivan, qualificandosi come presidente della Società, Megara, già inibito sino al 16.09.2006, con proposta di radiazione dai ruoli federali, invitava i propri calciatori ad abbandonare il terreno di giuoco e che al sopraggiungere della Polizia, il predetto Meli non si allontanava dal terreno di giuoco e continuava ad assumere contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, che il direttore di gara nonostante quanto sopra rassegnato dopo 2’ di sospensione, impossibilitato a ripristinare le condizioni idonee per la regolare prosecuzione della stessa, sanciva la definitiva sospensione dell’incontro e nel far ritorno agli spogliatoi veniva colpito da una pietra ad una gamba e da terriccio alla schiena; in virtù di quanto sopra rassegnato questa Decidente condivide la decisione del Giudice di primo grado; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; per l’effetto, di incamerare la tassa d’appello non versata.
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