COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. CITTA’ DI ALCAMO (TP) – (avverso squalifica calciatore Pipitone Ignazio per quattro gare – GARA CARINI/CITTA’ DI ALCAMO del 28.10.2001 – C.U. n. 23 del 31.10.2001) – Proc. n. 68/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. CITTA’ DI ALCAMO (TP) – (avverso squalifica calciatore Pipitone Ignazio per quattro gare – GARA CARINI/CITTA’ DI ALCAMO del 28.10.2001 – C.U. n. 23 del 31.10.2001) – Proc. n. 68/A Con appello ritualmente proposto l’A.C. Città di Alcamo ha chiesto l’annullamento o in subordine la riduzione della sanzione in oggetto, assumendo che il tesserato in argomento ebbe ad agire di istinto, e non intenzionalmente; La Commissione Disciplinare, letti gli atti osserva che l’episodio censurato, pur maturato in un contesto di giuoco a prescindere dalla sua involontarietà o meno deve essere censurato, perché antiregolamentare; In ordine al “quantum” della sanzione, ritiene questa Decidente di potere contenere la squalifica in più ridotta misura, meglio indicata in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: In parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto ed in riforma della impugnata decisione, di determinare la squalifica a carico del calciatore Pipitone Ignazio per due gare; senza addebito di alcuna tassa non versata.
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