COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI Personale: calciatore Ansaldi Giuseppe, tesserato per la Pol. Mistretta (avverso squalifica per tre gare – GARA ROMETTA MAREA/MISTRETTA del 27.10.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. B – C.U. n. 23 del 23.10.2001) – Proc. n. 69/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI Personale: calciatore Ansaldi Giuseppe, tesserato per la Pol. Mistretta (avverso squalifica per tre gare – GARA ROMETTA MAREA/MISTRETTA del 27.10.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. B – C.U. n. 23 del 23.10.2001) – Proc. n. 69/A Con appello ritualmente proposto, il Sig. Ansaldi Giuseppe ha chiesto la riduzione della squalifica inflittagli, ritenuta eccessiva rispetto a quanto realmente ascrivibile allo stesso. La Commissione Disciplinare letti gli atti osserva che dalla descrizione dell’episodio operata dall’arbitro non è dato desumere il contesto nel quale si è verificata tale condotta, comunque censurabile. Atteso che trattasi di gesto episodico che non ha prodotto conseguenze di sorta, ritiene questa Decidente di potere contenere la sanzione in più ridotta misura. P.T.M. DELIBERA: In accoglimento del proposto appello ed in riforma dell’impugnata decisione, squalifica il calciatore Ansaldi Giuseppe, tesserato per la Pol. Mistretta per due gare; dispone la restituzione della tassa di L. 100.000.= già versata.
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