COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare IMPUGNATIVA PRESIDENTE C.R.S.: avverso sanzioni Giudice Sportivo a carico Sigg.ri Pieri Igor (Alfa Club) e Cangemi Carino (Imitec Calcio a Cinque) di cui al C.U. n. 9 del 6.11.2001 del Comitato Provinciale di Palermo – Campionato Provinciale Calcio a Cinque – Proc. n. 7/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
IMPUGNATIVA
PRESIDENTE C.R.S.: avverso sanzioni Giudice Sportivo a carico Sigg.ri Pieri Igor (Alfa Club) e Cangemi Carino (Imitec Calcio a Cinque) di cui al C.U. n. 9 del 6.11.2001 del Comitato Provinciale di Palermo – Campionato Provinciale Calcio a Cinque – Proc. n. 7/B
Con atto del 8.11.2001, il Presidente del C.R.S. in virtù dei poteri conferitigli dall’art. 40 p. 9 C.G.S. ha dichiarato nulle le sanzioni in oggetto, ritenendole “irrisorie e non a tempo”, ed ha investito questa Decidente perché assuma un nuovo provvedimento;
La Commissione Disciplinare preliminarmente ritiene accoglibile la presente impugnativa, in quanto non solo tempestivamente proposta, ma anche volta ad annullare sanzioni giuridicamente errate e non congrue;
A riguardo giova osservare che un dirigente di Società non può essere sanzionato con l’istituto della squalifica, essendo, per tale categoria di tesserati, quello dell’inibizione, che mai può essere inflitta “a gare” ma “a tempo”.
Ciò premesso nel merito delle condotte censurate dall’esame degli atti ufficiali rileva che:
a) il Dirigente Sig. Pieri Igor (Alfa Club) si è reso responsabile di contegno reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro;
b) il Dirigente Cangemi Carino (Imitec Calcio a Cinque) ha protestato nei confronti del Direttore di gara;
Attesa la natura delle violazioni ritiene questa Decidente che le stesse, antiregolamentari, devono essere adeguatamente censurate, come in dispositivo meglio indicato, atteso che i Dirigenti sono coloro che devono dare il buon esempio in campo.
P.T.M.
DELIBERA:
In accoglimento della proposta impugnazione, revoca le sanzioni inflitte ai tesserati in argomento dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 9 del 6.11.2001 del C.P. Palermo e per l’effetto dichiara: di infliggere al dirigente Pieri Igor della Società Alfa Club l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 31.12.2001;
di infliggere al Dirigente Cangemi Carino Società Imitec Calcio a Cinque l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. sino a tutto il 30.11.2001;
il presente provvedimento va comunicato, a cura del Comitato delle parti interessate.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare IMPUGNATIVA PRESIDENTE C.R.S.: avverso sanzioni Giudice Sportivo a carico Sigg.ri Pieri Igor (Alfa Club) e Cangemi Carino (Imitec Calcio a Cinque) di cui al C.U. n. 9 del 6.11.2001 del Comitato Provinciale di Palermo – Campionato Provinciale Calcio a Cinque – Proc. n. 7/B"