COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 21/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara LAMPEDUSA – CASTELLAMMARE CALCIO 94 del 11/11/2001 N.D. Reclamo Castellammare Calcio ’94.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 21/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara LAMPEDUSA - CASTELLAMMARE CALCIO 94 del 11/11/2001 N.D. Reclamo Castellammare Calcio '94. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 25 del 14/11/2001; Con reclamo ritualmente proposto la Società Castellammare Calcio '94 chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe non disputata per la mancata presentazione della stessa a causa della non disponibilità di posti sull'unico volo di ritorno Lampedusa - Palermo dell'11.11.2001 che avrebbe potuto permettere in giornata il rientro della squadra nella propria sede; nel caso in esame la reclamante ritiene che possano ricorrere i presupposti per l'invocazione della causa di forza maggiore; a supporto della propria richiesta allega una dichiarazione rilasciata dalla compagnia aerea Air Sicilia; La richiesta va respinta: Esaminata la certificazione dell'Air Sicilia, si rileva che la stessa e' stata prodotta il 10.11.2001 e cioe' il giorno prima della data fissata per la disputa della gara; Considerato che nell'organizzazione della trasferta bisognava tenere conto di eventuali imprevisti, quest'Organo di Giustizia valuta non essere stata posta la dovuta diligenza nella pianificazione della stessa che si ritiene, per la sua peculiarità, doversi progettare con congruo anticipo; Per quanto sopra e considerato, pertanto, non potersi riconoscere l'invocata causa di forza maggiore; Visti gli atti ufficiali dai quali si rileva che la Società Castellammare Calcio 94 non si e' presentata per la disputa della gara in epigrafe; Visto l'art. 53 delle N.O.I. della F.I.G.C.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Castellammare Calcio 94 addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Castellammare Calcio '94 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di £. 500.000 (1ma rinuncia), nonche l'indennizzo per mancato incasso, nella misura di £. 600.000. da corrispondere alla Società Lampedusa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it