COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 21/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Promozione Gara RIBERA 1954 – PETROSINO del 11/11/2001 1-1; Reclamo Ribera 1954.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 26 del 21/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Campionato di Promozione Gara RIBERA 1954 - PETROSINO del 11/11/2001 1-1; Reclamo Ribera 1954. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 25 del 14.11.2001; Si osserva in via preliminare che il preannuncio di reclamo e' stato inviato oltre i termini fissati dall'art. 24, comma 5, lett. b) del C.G.S. e che l'inosservanza di tale formalita' ne costituisce motivo di inammissibilita' e ne preclude l'esame di merito; Visti gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Società Petrosino nell'operare le sostituzioni consentite, ha disatteso dal 25' del 2° tempo e sino al termine della gara la normativa pubblicata sul C.U. n° 1 del 4.07.2001, non impiegando alcun calciatore nato dopo l'1.01.1983; Visti l'art. 34 bis delle N.O.I.F., l'art. 37, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l'art. 12, comma 5, del C.G.S.; Si delibera: Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Ribera 1954, addebitando alla stessa la relativa tassa non versata; Di infliggere alla Società Petrosino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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