COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI JOGGING CLUB e N.B.I. MISTERBIANCO – (avverso punizione sportiva perdita per 0 – 2 ed ammenda di L. 400.000.= ad entrambe le Società – GARA JOGGING CLUB PALESTRE – N.B.I.MISTERBIANCO del 26.10.2001 – CAMPIONATO SERIE C/2 DI CALCIO A CINQUE) – Proc.n. 8/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
JOGGING CLUB e N.B.I. MISTERBIANCO - (avverso punizione sportiva perdita per 0 - 2 ed ammenda di L. 400.000.= ad entrambe le Società - GARA JOGGING CLUB PALESTRE - N.B.I.MISTERBIANCO del 26.10.2001 - CAMPIONATO SERIE C/2 DI CALCIO A CINQUE) - Proc.n. 8/B
Con appello dell’ 8.11.2001 la A.S. Jogging Club chiede assegnazione di gara vinta e l’annullamento della ammenda, sostenendo di non avere tifosi in tribuna e così indicando esclusivamente nei tifoi dell’altra Società i responsabili della sospensione della gara, pur se avvenuta in assenza di episodi di violenza e minaccia in danno degli arbitri e dei calciatori;
Con distinto appello in pari data la Società Pol. N.B.I. Misterbianco chiede invece l’annullamento della sanzione dell’ammenda, negando che vi sia stata una invasione di campo pur ammettendo che non vi fossero spettatori-tifosi da parte Jogging Club;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva;
a) all’appello dell’A.S. Jogging Club, che concerne anche il risultato della gara, non è allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia alla Società controparte. Ciò determina a norma dell’art. 29 nn. 5 e 9 del nuovo C.G.S. l’inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame per ciò che concerne il risultato della gara;
b) quanto alle affermazioni contenute negli atti di appello (qui riunito in unico procedimento per una più razionale trattazione) circa l’inesistenza di tifosi della squadra Jogging Club e circa l’inesistenza di una invasione di campo, non si può non rilevare la inconsistenza ai fini disciplinari sanzionatori dell’ammenda;
c) E’ vero infatti che il procedimento si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che appunto forniscono una diversa ricostruzione dell’accaduto e legittimano l’applicazione dell’ammenda stessa;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere entrambi gli appelli come sopra proposti;
di confermare in ogni sua parte la statuizione contenente nel deliberato di primo grado;
con addebito di tassa reclamo (L. 200.000.=) a carico di entrambe le Società appellanti.
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