COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. COLLESANO (PA) – (avverso squalifica calciatore Raccuglia Giuseppe a tutto il 31.5.2004 – GARA COLLESANO/CAMPOBELLO di MAZARA DEL 28.10.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 23 del 31.10.2001) – Proc. n° 74/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.C. COLLESANO (PA) – (avverso squalifica calciatore Raccuglia Giuseppe a tutto il 31.5.2004 – GARA COLLESANO/CAMPOBELLO di MAZARA DEL 28.10.2001 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 23 del 31.10.2001) – Proc. n° 74/A – Ricorre la Società interessata avverso il provvedimento di cui in epigrafe sostenendo che il calciatore Raccuglia Giuseppe non e’ responsabile della condotta oggetto della censura che ha determinato il provvedimento statuito dal Giudice di 1° esame . Nella realtà il fatto contestato si e’ verificato ma e’ addebitabile al dirigente La Russa Giuseppe, addetto al servizio d’ordine. Chiede l’annullamento della impugnata squalifica; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, sentito il rappresentante della Società in adesione di esplicita richiesta, osserva: Va ricordato che i rapporti degli ufficiali di gara nella loro postulazione costituiscono fonte privilegiata di verità fino a prova contraria o di falso; Quanto riferito nel suo rapporto dal collaboratore dell’arbitro, interessato al fatto, non presenta dubbiosità alcuna; le deduzioni sostenute dalla ricorrente non presentano elementi di valido riscontro soggettivi ed oggettivi per potere trovare ingresso nella contestazione in specie, rappresentando mere affermazioni di parte, nel tentativo di ottenere quanto richiesto; Osserva, però, questa Decidente che la responsabilità addebitata al calciatore va ricondotta nei termini di comportamento gravemente irriguardoso e lesivo in danno dell’ufficiale di gara, escludendone il contenuto di aggressività e di violenza, tenuto conto della mancanza di conseguenze materiali e soprattutto fisiche, così come si evince dalla semplicità del relativo riferimento nel suo rapporto da parte dell’ufficiale di gara interessato; Così osservando, il provvedimento impugnato, merita riforma; Ciò posto; DELIBERA: di determinare a tutto il 31.10.2002 la squalifica a tutti gli effetti, a carico del calciatore Raccuglia Giuseppe (S.C. Collesano); la tassa per l’effetto, non va addebitata.
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