COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.P. ALESA di Castel di Tusa (ME) – (avverso squalifica calciatore Barbera Luigi al 30.6.2002 – GARA ALESA/GIOVANILE CALCIO BAGHERIA del 27.10.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 23 del 31.10.2001) – Proc. 75/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.P. ALESA di Castel di Tusa (ME) – (avverso squalifica calciatore Barbera Luigi al 30.6.2002 – GARA ALESA/GIOVANILE CALCIO BAGHERIA del 27.10.2001 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” - C.U. n° 23 del 31.10.2001) – Proc. 75/A – La ricorrente indicata in epigrafe propone appello per la riforma del provvedimento emanato in prime cure, perche’ a giudizio della stessa, ritiene non adeguata la sanzione a carico del tesserato in esame; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva che quanto emerge dal rapporto arbitrale non pone in dubbio la condotta del calciatore in oggetto, che appare incontrovertibile, ma puramente offensiva nella sua estrinsecazione, tale non potersi rubricare in atto di violenza. Ciò impone a questa Decidente di rivedere il provvedimento impugnato per ricondurre lo stesso al suo autentico contenuto e conseguenza; P.Q.M. DELIBERA: Di determinate la squalifica a carico del Sig. Barbera Luigi (Pol. Alesa) fino al 28.2.2002; per l’effetto, di non addebitare la tassa d’appello non versata
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