COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. TRECASTAGNI – (avverso ammenda £. 1.000.000; inibizione dirigenti Andriolo Mirko Paolo e Patti Giuseppe fino al 31.3.2002; Barone Francesco fino al 15.12.2001; Maceri Concetto Robert fino al 5.12.2001; Laino Angelo fino al 25.11.2001; Baglieri Orazio (medico) fino al 31.1.2002; squalifica calciatori Aurora Massimiliano per 5 gare; Fascetto Francesco per 4 gare – GARA TRECASTAGNI/ACI S.ANTONIO dell’1.11.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 24 del 7.11.2001) – Proc. n° 79/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
U.S. TRECASTAGNI – (avverso ammenda £. 1.000.000; inibizione dirigenti Andriolo Mirko Paolo e Patti Giuseppe fino al 31.3.2002; Barone Francesco fino al 15.12.2001; Maceri Concetto Robert fino al 5.12.2001; Laino Angelo fino al 25.11.2001; Baglieri Orazio (medico) fino al 31.1.2002; squalifica calciatori Aurora Massimiliano per 5 gare; Fascetto Francesco per 4 gare – GARA TRECASTAGNI/ACI S.ANTONIO dell’1.11.2001 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 24 del 7.11.2001) – Proc. n° 79/A –
L’appellante si richiama a valori sportivi e di non violenza evidenziando che né l’arbitro, né i suoi collaboratori hanno riportato conseguenze fisiche di sorta ; ammette semplicemente qualche episodio di protesta civile, pur se censurabile.
Lo stesso in ordine alla posizione dei due calciatori raggiunti da sanzione, certamente autori di proteste ma non di altro;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue:
Il procedimento disciplinare, va ripetuto, si svolge sulla base dei documenti ufficiali. Soltanto tali documenti possono fare piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento (cfr. art.31 a1 Nuovo C.G.S.)
La lettura degli atti ufficiali di gara induce a ritenere inverosimili le giustificazioni addotte dall’appellante, posto che nel referto di gara sono ben evidenziati comportamenti antiregolamentari che hanno dato luogo alle sanzioni in discussione e nulla a vantaggio della Società appellante e’ ravvisabile negli indicati rapporti degli assistenti;
Comportamenti antiregolamentari ascrivibili tanto ai sostenitori della Società, per cui la sanzione dell’ammenda, che ai dirigenti ed ai calciatori oggetto degli altri provvedimenti impugnati;
Non vi e’ nulla in referto che possa consentire una revisione oggettiva dei fatti accaduti, anche con riferimento alle singole responsabilità ascritte ai tesserati colpiti da sanzione;
L’ammenda, riferibile come detto sopra al comportamento di sostenitori dell’appellante e le altre sanzioni appaiono contenute rispetto ai fatti addebitati e specie considerando che tanto ai dirigenti che al medico sportivo e’ richiesta una più convinta responsabilità; per la qualcosa non si ravvisa la possibilità di alcuna riduzione, fermo restando che la sanzione a carico del Sig. Laino Angelo non sarebbe neppure impugnabile a norma dell’art.41 Nuovo C.G.S.;
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto dalla U.S. Trecastagni, confermando tutti I provvedimenti assunti in primo grado;
con addebito di tassa reclamo non versata (£. 200.000.=).
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