COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO (CT) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Impellizzeri Fabio; e per quattro gare Di Stefano Francesco – GARA GRAVINA/PALESTRO del 3.11.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 24 del 7.11.2001) – Proc. n° 86/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 27 del 28/11/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. LIBERTAS PALESTRO PLEBISCITO (CT) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Impellizzeri Fabio; e per quattro gare Di Stefano Francesco – GARA GRAVINA/PALESTRO del 3.11.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 24 del 7.11.2001) – Proc. n° 86/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante ritiene eccessive le sanzioni inflitte ai propri tesserati e ne chiede la riduzione; La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione; La condotta posta in essere dai tesserati in epigrafe indicati e’ senz’altro censurabile e la responsabilità degli stessi e’ ammessa dall’odierna appellante; In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente che la squalifica comminata al Di Stefano può essere rideterminata alla luce della considerazione che si e’ concretizzata in espressioni puramente labiali; In ordine alla squalifica inflitta all’Impellizzeri ritiene questa Decidente che la condotta posta in essere non ha prodotto alcun effetto dannoso al direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Impellizzeri Fabio (Lib. Palestro) ed in 3 gare la squalifica a carico del calciatore Di Stefano Francesco (Lib.Palestro).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it