COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO di Campobello di Mazara (TP) – (avverso squalifica calciatori Risalvato Vincenzo 6 gare, Scappini Peppuccio per 5 gare, Cirillo Giuseppe, Lo Sciuto Giuseppe e Pappalardo Michele 3 gare – GARA CORELONE DELFINO CLUB/2000 CAMPOBELLO del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n° 95/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO di Campobello di Mazara (TP) – (avverso squalifica calciatori Risalvato Vincenzo 6 gare, Scappini Peppuccio per 5 gare, Cirillo Giuseppe, Lo Sciuto Giuseppe e Pappalardo Michele 3 gare – GARA CORELONE DELFINO CLUB/2000 CAMPOBELLO del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “I” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n° 95/A – Con atto ritulamente proposto, l’appellante ha chiesto la riforma delle sanzione in oggetto, asserendo che dette squalifiche non rispondono a quanto realmente ascrivibile ai singoli tesserati; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, osserva che l’appello si appalesa parzialmente fondato, e merita quindi accoglimento per quanto di seguito chiarito: dal referto arbitrale si evince incontestabilmente che i calciatori in argomento hanno posto in essere un comportamento antiregolamentare in occasione di un atteggiamento verbale di protesta avverso una decisione dell’Arbitro. Ciò induce questa Decidente che si e’ in presenza di un comportamento censurabile manifestato in forma collettiva, e quindi tutti i lori autori meritano eguale sanzione; Ritenuta di giustizia la sanzione della squalifica per tre gare inflitta ai calciatori Cirillo, Lo Sciuto e Pappalardo, che quindi si ritiene di confermare, sentita la appellante all’udienza dibattimentale fissata per il giorno del 4.12.21001; DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, di squalificare i calciatori Risalvato Vincenzo e Scappini Peppuccio per tre gare; di confermare nel resto la impugnata decisione; senza addebito di alcuna tassa, per altro non versata.
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