COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. PALLAVICINO (PA) – (avverso squalifica calciatore Collura Michele per 4 gare e squalifica fino al 20.12.2001 allenatore Tolomeo Agostino – GARA U.S. PALERMO/A.S. PALLAVICINO del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n° 98/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 28 del 5/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S. PALLAVICINO (PA) – (avverso squalifica calciatore Collura Michele per 4 gare e squalifica fino al 20.12.2001 allenatore Tolomeo Agostino – GARA U.S. PALERMO/A.S. PALLAVICINO del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 26 del 21.11.2001) – Proc. n° 98/A –
Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati ritenendola eccessiva e “palesemente sproporzionata”;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Nessun elemento di contraddittorietà presenta il referto di gara che appare univoco e non si presta ad alcuna diversa interpretazione;
La condotta posta in essere dal calciatore Collura e’ senz’altro censurabile e deprecabile nonché irriguardoso nei confronti del direttore di gara escludendone però il contenuto di aggressività e di violenza tenuto conto della mancanza di conseguenze materiali e soprattutto fisiche ai danni sia del calciatore avversario che del direttore di gara;
Alla luce di tale motivazione questa Decidente ritiene che la squalifica a carico del calciatore Collura può essere ricondotto in un periodo più ristretto.
In ordine all’appello proposto nei confronti dell’allenatore Tolomeo Agostino questa Decidente lo dichiara inammissibile ai sensi dell’artl 41 C.G.S, p. 3 lett. B), in quanto non e’ impugnabile l’inibizione dei dirigenti ovvero squalifiche per tecnici fino ad un mese;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in 3 gare la squalifica a carico del calciatore Collura Michele (A.S. Pallavicino);
di respingere l’appello proposto nei confronti dell’allenatore Tolomeo Agostino perché inammissibile ai sensi dell’art. 41 p.3 lett. B);
di restituire la tassa versata di £. 200.000.=.
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