COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. SPORTINSIEME di S.Teresa di Riva – (avverso squalifica calciatore Santoro Onofrio fino al 31.12.2005 – GARA NUNZIATA/SPORTINSIEME del 9.12.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 144/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S. SPORTINSIEME di S.Teresa di Riva - (avverso squalifica calciatore Santoro Onofrio fino al 31.12.2005 - GARA NUNZIATA/SPORTINSIEME del 9.12.2001 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) - Proc. n. 144/A
La Società appellante chiede riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, così da adeguarla all’effettiva entità dei fatti accaduti;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante dell’appellante, osserva:
1) L’appellante dichiara riprovevole e sicuramente da sanzionare il comportamento del tesserato. Sostiene tuttavia, che egli non meriti la sanzione più grave tra quelle di Regolamento, trattandosi di “tentativo” di aggressione, peraltro non riuscita .
2) Ciò è però smentito da quanto riportato dal Direttore di gara negli atti ufficiali, ove è descritto l’atto di violenza consumato in danno dell’arbitro, oltre al reiterarsi di tentativi andati a vuoto per il fattivo intervento di terzi;
3) La sanzione irrogata, non certo la più grave tra quelle applicabili alla fattispecie, appare adeguata e ben commisurata, cosicchè non si ravvisa la necessità di riduzione;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (E.103,29)
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