COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.F. MORGANA di Messina – (avverso ammenda di L. 250.000.= squalifica per otto gare calciatrice Leone Antonina, squalifica per cinque gare calciatrice La Rosa Maria, squalifica per tre gare calciatrice Tortorella Giacoma, squalifica per otto gare calciatrice Salj Sabina – GARA ORLANDIA 97/MORGANA del 9.12.2001 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE REGIONALE – C.U. n. 19 del 12.12.2001 – DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 30/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.F. MORGANA di Messina - (avverso ammenda di L. 250.000.= squalifica per otto gare calciatrice Leone Antonina, squalifica per cinque gare calciatrice La Rosa Maria, squalifica per tre gare calciatrice Tortorella Giacoma, squalifica per otto gare calciatrice Salj Sabina - GARA ORLANDIA 97/MORGANA del 9.12.2001 - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE REGIONALE - C.U. n. 19 del 12.12.2001 - DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE) - Proc. n. 30/B Con appello ritualmente proposto e particolarmente circostanziato, sia pure attraverso giudizi di parte ed interessate deduzioni, ricorre la Società A.S.F. Morgana avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice di primo esame e meglio in epigrafe indicati; Sostiene che le proprie calciatrici, punite dal Giudice Sportivo, potrebbero essersi rese responsabili di particolare reazioni anche nei confronti del Direttore di gara, ma solamente in reazione e fatti e circostanze incresciose e di condotta più che censurabile perché oltremodo antisportiva. Negando anche alcuni addebiti statuiti a carico delle proprie calciatrici, contesta anche il non esatto riferimento, da parte dell’arbitro nel proprio rapporto, di quanto è stato poi materia di censura dell’esame degli atti di gara in primo grado. Chiede l’annullamento delle squalifiche a carico a carico di Leone Antonina, La Rosa Maria, Tortorella Giacoma, e dell’ammenda inflitta alla Società nonché la riduzione della squalifica di Salj Sabina; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello esaminati gli atti di gara, sentita la rappresentante della Società ricorrente, osserva: vengono disattese le richieste di cui all’atto di opposizione, perché non suffragate di prove o riscontri obiettivi che permetterebbero una diversa pronuncia da parte di questo Organo Decidente. I fatti contestati trovano preciso riscontro nel rapporto del Giudice di gara che riferisce, in merito, in maniera puntuale, circostanziata ed inequivoca, sia in ordine all’accertamento soggettivo che oggettivo. A norma di Regolamento e Norme Federali il rapporto di gara è fonte privilegiata di quanto in esso riportato e asserito; ciò fino a prova contraria o di falso. Non è dato a questa Decidente riscontrare in esso alcuna dubbiosità. Nel merito esaminando i vari addebiti, rileva che le condotte poste in essere dalle tesserate in contestazione, pur esse censurabili, perché contrarie a norme di comportamento disciplinare previste da precetti regolamentari, non raggiungono limiti di particolare gravità se riferite ad incolumità di avversari e dell’arbitro stesso; pertanto si ritiene di intervenire nel “quantum” come in dispositivo. Così osservando, DELIBERA: di determinare in 5 gare le squalifiche a carico delle calciatrici Salj Sabina e Leone Antonina; in quattro gare la squalifica della calciatrice La Rosa Maria; di confermare quant’altro statuito dal Giudice di primo esame. Per l’effetto non si addebita la tassa.
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