COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. PALLAVICINO (PA) – (partecipazione irregolare calciatore Mannino Gaspare, nato il 2.5.1986 – GARA VILLAGRAZIA DI CARINI/PALLAVICINO del 30.12.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n° 149/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. PALLAVICINO (PA) – (partecipazione irregolare calciatore Mannino Gaspare, nato il 2.5.1986 – GARA VILLAGRAZIA DI CARINI/PALLAVICINO del 30.12.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n° 149/A – La Commissione Disciplinare: Rilevato, su segnalazione della reclamante, che alla gara a margine ha preso parte il calciatore quindicenne sopra indicato nelle fila della Società Villagrazia di Carini; Rilevato, altresì, come pur segnalato, che in tale occasione il citato calciatore era sprovvisto dell’autorizzazione imposta dall’art. 34 nuovo testo delle N.O.I.F.; Visto l’art. 12 n° 5 del C.G.S., espressamente richiamato dalla norma sopra citata; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Villagrazia di Carini la punizione sportiva della perdita della gara a margine con il punteggio di 0-2-; determina a tutto il 10.2.2002 l’inibizione temporanea a carico del Dirigente accompagnatore della citata Società, Sig. Randazzo Pietro.
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