COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI Personale: Lentini Roberto (A.S. Piazza Armerina Calcio) avverso squalifica fino all’ 1.12.2006 – GARA ACICASTELLO/PIAZZA ARMERINA DELL’ 1.12.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n. 116/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI Personale: Lentini Roberto (A.S. Piazza Armerina Calcio) avverso squalifica fino all’ 1.12.2006 - GARA ACICASTELLO/PIAZZA ARMERINA DELL’ 1.12.2001 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”E”) - Proc. n. 116/A L’appellante chiede che sia annullata la grave sanzione posta a suo carico dal Giudice Sportivo, negando di avere posto in essere quanto attribuitogli; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito l’interessato, che ne ha fatto richiesta osserva: 1) L’appellante si limita a negare di avere assunto la condotta, che egli stesso definisce grave, senza tuttavia fornire alcuna diversa plausibile rappresentazione dei fatti, che assumono rilevanza così come descritte negli atti ufficiali, secondo il regolamento di disciplina; 2) L’appellante indica poi alcuni testi di parte e chiede il confronto con il Direttore di gara, non considerando che tal incombenti istruttori non sono ammessi dal regolamento di disciplina; 3) Ciò posto va aggiunto che l’entità della sanzione appare adeguata, anche considerando il ruolo tecnico del Sig. Lentini, al quale va perciò richiesta una maggiore moderazione e rettitudine sportiva; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; di rimettere gli atti al Sig. Presidente del Comitato Regionale per quanto di dovere circa gli aspetti che esorbitano la competenza disciplinare sportiva; di rimettere altresì copia degli atti al Settore Tecnico per quanto di competenza di quest’Organo; di incamerare la tassa reclamo (E. 51,65)
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