COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C.R. NASITANA di Naso – (avverso squalifica per otto gare calciatore Causerano Gino – GARA PORTICELLO/NASITANA dell’ 8.12.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 135/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C.R. NASITANA di Naso - (avverso squalifica per otto gare calciatore Causerano Gino - GARA PORTICELLO/NASITANA dell’ 8.12.2001 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “A”) - Proc. n. 135/A L’appellante chiede una sensibile riduzione della squalifica inflitta al calciatore Causerano dal Giudice Sportivo, ritenendola eccessiva e sproporzionata; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Contrariamente a quanto asserito dall’appellante il “contegno” tenuto dal calciatore è apparso al direttore di gara concretamente aggressivo; 2) Neppure è accettabile l’affermazione difensiva circa la inesistenza del “tentativo” di aggressione, considerato che il direttore di gara riferisce di reiterati tentativi resi vani dall’intervento di altri calciatori; 3) Va poi aggiunto che se i ”tentativi” avessero avuto esito, ben più grave sarebbe stata la sanzione, che va contenuta come in dispositivo avuto riguardo alla assenza di conseguenze di sorta; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in sei giornata di gara la sanzione a carico del calciatore Causerano Gino (Nasitana); senza addebito di tassa
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