COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI U.S. S.MARIA DI LICODIA (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA MASSANNUNZIATA/S.MARIA DI LICODIA del 2.12.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D”) – Proc. n° 123/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI U.S. S.MARIA DI LICODIA (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA MASSANNUNZIATA/S.MARIA DI LICODIA del 2.12.2001 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D”) – Proc. n° 123/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Romeo Salvatore, schierato dalla Società Massannunziata nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: La Società reclamante segnala che alla gara ha preso parte, effettivamente, tale Mannino Salvatore, nato il 30.1.1967, tesserato per la Società Massannunziata e squalificato per una gara – C.U.n° 27 del 28.11.2001 – il che gli avrebbe impedito di partecipare alla gara in esame; lo stesso, invece, sotto le false generalità di Romeo Salvatore, nato il 9.4.1967, ha partecipato alla gara; Infatti, in sede di ricognizione il direttore di gara ha, senza alcun dubbio, identificato nel Mannino Salvatore il calciatore partecipante alla gara. Ritenuto, pertanto, meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla Società S.Maria di Licodia; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Massannunziata la punizione sportive della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di E. 258.23 (pari a £. 500.000.=); di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società il Sig. Aiello Michele la sanzione dell’inibizione fino al 3.03.2002, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; di infliggere al calciatore Mannino Salvatore, nato il 30.1.1967, la squalifica a tutto il 3.03.2002; di restituire la tassa reclamo versata (E. 103.29, pari £. 200.000.=).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it