COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it COPPA SICILIA REGIONALE Gara NASITANA – PELLEGRINO del 23/ 1/2002 4-5 (d.t.r.); Reclamo Nasitana.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
COPPA SICILIA REGIONALE
Gara NASITANA - PELLEGRINO del 23/ 1/2002
4-5 (d.t.r.); Reclamo Nasitana.
Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Nasitana segnala la posizione irregolare dei calciatori De Gaetano Giuseppe e Milicia Luca schierati dalla Societa' Pellegrino sebbene squalificati;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che:
I calciatori De Gaetano Giuseppe e Milicia Luca risultano colpiti da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara per recidivita' in ammonizione relativamente alla gara di Coppa Sicilia Pellegrino/Vulcano del 7/11/2001, provvedimenti pubblicati sul C.U. n° 25 del 14/11/2001;
A seguito di cio' i predetti calciatori, avendo gia' indebitamente partecipato alla gara di Coppa Sicilia del 9.01.2002, non avevano titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui trattasi non avendo scontato la sanzione comminata;
Pertanto, visto l'art. 12, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Societa' Pellegrino la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di 103 Euro, nonche' l'esclusione della stessa dal prosieguo della manifestazione;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Societa' Pellegrino, sig. Trimarchi Giuseppe, la sanzione dell'inibizione fino al 28.02.2002;
Di infliggere ai calciatori della Societa' Pellegrino De Gaetano Giuseppe e Milicia Luca, una ulteriore giornata di squalifica;
Di non addebitare la tassa reclamo alla Societa' Nasitana stante l'accoglimento dello stesso.