COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. BOSCO 1970 di Marsala – (posizione irregolare calciatore – GARA QUISQUINESE – BOSCO 1970 del 18.11.2001 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “I”) – Proc. n. 97/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. BOSCO 1970 di Marsala - (posizione irregolare calciatore - GARA QUISQUINESE - BOSCO 1970 del 18.11.2001 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “I”) - Proc. n. 97/A La Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare del calciatore Cullaro Bruno Vincenzo utilizzato dalla Società Quisquinese nella gara prima indicata; come pure segnala che alcuni calciatori partecipanti alla gara risulterebbero non in regola col tesseramento; La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva: il calciatore Ciullaro Bruno Vincenzo nato il 21.02.1985 risulta regolarmente tesserato per la Società Quisquinese, mentre per quanto riguarda la posizione dei calciatori partecipanti alla gara trattandosi soltanto, di indicazione generica è da dichiarare inammissibile (Art. 29 n. 6 C.G.S.); P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proosto; con addebito di tassa di Euro 103 pari a L. 200.000.=, non versata
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