COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. RAINBOW PROGETTO 2000 (Mascalcia- CT) – (avverso squalifica calciatori Barravecchia Sergio fino al 30.4.2002 e Tropea Antonio per quattro gare – GARA HELIOS/RAINBOW PROGETTO 2000 del 12.1.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – Serie C1 – C.U. n° 24 del 16.1.2002) – Proc. 37/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. RAINBOW PROGETTO 2000 (Mascalcia- CT) – (avverso squalifica calciatori Barravecchia Sergio fino al 30.4.2002 e Tropea Antonio per quattro gare – GARA HELIOS/RAINBOW PROGETTO 2000 del 12.1.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – Serie C1 – C.U. n° 24 del 16.1.2002) – Proc. 37/B – Letto l’appello formulato dalla Società ricorrente, la quale ritiene che a proprio giudizio, i provvedimenti di prima istanza appaiono eccessivi ed esagerati in relazione all’accaduto e ne chiede sia una diversa rubricazione che una parziale riforma. Fonda la sua tesi difensiva, pur ammettendo che la condotta posta in essere dai calciatori e’ censurabile e di riconsiderare il rapporto tra la gravità della stessa e le sanzioni comminate, tenuto conto del confronto giustamente con le dovute cautele di accostamenti analogici sempre difficili da realizzare con altre decisioni aventi la stessa materia; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed il referto di gara, preso atto delle risultanze dei predetti atti, osserva che il Giudice di primo grado ha comminato i provvedimenti oggi impugnati, che rispecchiano fedelmente quanto effettivamente accaduto nel campo di giuoco; Tuttavia inoltre la sanzione inflitta nei confronti del calciatore Antonio Tropea e’ da confermare anche in relazione alla qualifica rivestita in quanto capitano della squadra, la sanzione del calciatore Barravecchia Sergio può essere determinata come in dispositivo perché il comportamento non ha provocato conseguenze nei confronti dell’arbitro; P.Q.M. DELIBERA: Di confermare la sanzione al calciatore Tropea Antonio e determinare la squalifica al calciatore Barravecchia Sergio (Rainbow Progetto 2000) fino al 28.2.2002; senza addebito di tassa.
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