COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. ROBUR di Letojanni – (irregolare partecipazione a gara calciatore Panico Domenico tesserato S.S. Limina perché squalificato – GARA ROBUR/LIMINA del 5.01.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 156/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. ROBUR di Letojanni - (irregolare partecipazione a gara calciatore Panico Domenico tesserato S.S. Limina perché squalificato - GARA ROBUR/LIMINA del 5.01.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) - Proc. n. 156/A Ricorre la Società interessata sostenendo che il calciatore Panico Domenico non poteva prendere parte alla gara di che trattasi perché squalificato come Dirigente anche della Società Furci 88 come da C.U. n. 13 del 27.12.2001 del Comitato Provinciale di Messina; sostenendo che trattasi della stessa persona chiede il provvedimento della perdita della gara a carico della Società Limina; controdeduce la Società Limina sostenendo che il Panico Domenico “non ha nulla a che vedere con i fatti esposti nel reclamo della S.S. Robur”; La Commissione Disciplinare, dall’esame della controversia ha curato gli opportuni accertamenti. Invitata la Società S.S. Limina a produrre copia autenticata della patente auto n. 2303601/L - ME intestata a Panico Domenico accompagnato dal documento federale sempre titolare il medesimo calciatore, detta Società non ha provveduto ad ottemperare alla richiesta motivando detto mancato adempimento alla circostanza che il predetto calciatore “è stato allontanato e andato via per sempre”; Sentito il Comitato Provinciale di Messina ed alla luce delle risultanze degli accertamenti curati è dato desumere che il calciatore tesserato per la Società S.S. Limina ed il Dirigente risultante nelle liste della Furci 88 sono la stessa persona; Ciò posto DELIBERA: di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe meglio indicato per 0 - 2 a carico della Società S.S. Limina; per l’effetto non si provvede ad addebitare la tassa.
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