COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI U.S. RAGALNA (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA REAL ACI/RAGALNA del 20.01.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 170/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSI
U.S. RAGALNA (CT) - (posizione irregolare calciatore - GARA REAL ACI/RAGALNA del 20.01.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”D”) - Proc. n. 170/A
La Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare del calciatore Amico Rosario nato il 24.02.1974 schierato dalla Società Ragalna nella gara prima indicata, sebbene squalificato.
La Commissione Disciplinare:
visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, lette le controdeduzioni della Società Real Aci, esperiti gli opportuni accertamenti osserva:
il calciatore Amico Rosario nato il 24.02.1974 aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto la squalifica per una gara di cui al C.U. n. 34 del 16.1.2002 pag. 1101, si riferiva ad un omonimo, precisamente, Amico Rosario nato il 15.01.1968;
Infatti, si è accertato che nella gara Libertas Nicolosi/Real Aci del 13.01.2002, a cui hanno preso parte i due “Amico Rosario” quello ammonito, risultante dallo statino arbitrale è il calciatore nato il 15.01.1968, mentre l’altro non ha riportato nessuna sanzione disciplinare;
Conseguentemente il Giudice di primo grado, sulla base delle singole ammonizioni, infliggeva ad Amico Rosario la squalifica per una gara per raggiunta quarta ammonizione omettendo, però, di annotare la relativa data di nascita.
Detta omissione traeva in inganno la Società Ragalna oggi reclamante, per cui questa Decidente non può non respingere il gravame in esame e non addebitare la tassa dovuta;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
senza addebito di tassa per quanto specificato in premessa.
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