COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. VITA (TP) – (avverso squalifica calciatore Battaglia Pietro fino al 30.6.2004 – GARA VITA/MARGHERITESE del 6.1.2002 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – GIR. “I” – C.U. n° 33 del 9.1.2001) – Proc. n° 164/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. VITA (TP) – (avverso squalifica calciatore Battaglia Pietro fino al 30.6.2004 – GARA VITA/MARGHERITESE del 6.1.2002 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – GIR. “I” – C.U. n° 33 del 9.1.2001) – Proc. n° 164/A – Ricorre la Società interessata avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo a motivazione che il Battaglia Pietro non e’ l’autore del gesto di violenza subito dall’arbitro (calcio alla coscia destra) ma addebita il gesto ad altro indicando tale Buscaglia Giuseppe, di conseguenza chiede l’annullamento dell’impugnato provvedimento ed il riesame del caso in ordine a quanto asserito. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Invero le risultanze del rapporto di gara non indurrebbero a dubitare sulla identificazione così come riferito dall’arbitro. Comunque, questo organo Decidente, ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro acquisendo una dichiarazione suppletiva di cui agli atti. Dalla stessa rilasciata in presenza anche di un componente del C.R.A. si deduce che in effetti e’ stato sì raggiunto alla propria coscia da un calcio addebitando lo stesso al calciatore Battaglia Pietro per la solo circostanza di vederlo allontanare dal gruppo di persone che in quel frangente protestavano nei confronti dell’arbitro stesso con particolari offese quando ancora si trovava innanzi al proprio spogliatoio trovato chiuso. Alla precisazione richiesta egli dichiarava che in effetti non ha rilevato per constatazione visiva diretta che a colpirlo fosse stato il Battaglia Pietro. Ha anche precisato di non ricordare presente in quella circostanza la persona indicata dall’odierna appellante. Ha confermato comunque che il Battaglia Pietro era tra quelli che ha protestato vivacemente con offese nei suoi confronti. Premesso quanto sopra, reputa questa decidente che il caso va rivisto alla luce degli accertamenti eseguiti; P.Q.M. DELIBERA: Di ritenere il Battaglia Pietro (A.S. Vita) responsabile dell’addebito di condotta antiregolamentare e di offese all’arbitro senza rispondere di violenza a carico dello stesso pertanto determina a tutto il 30.6.2002 la squalifica a carico del predetto calciatore; Per l’effetto non si provvede all’addebito di tassa.
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