COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI ASS. TRINACRIA di Gela (CL) – (avverso squalifica calciatore Sciacca Orazio fino al 30.4.2002 – GARA TRINACRIA/PIAZZA ARMERINA del 6.1.2002 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 33 del 9.1.2002) – Proc n° 168/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 30/01/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI ASS. TRINACRIA di Gela (CL) – (avverso squalifica calciatore Sciacca Orazio fino al 30.4.2002 – GARA TRINACRIA/PIAZZA ARMERINA del 6.1.2002 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – GIR. “E” – C.U. n° 33 del 9.1.2002) – Proc n° 168/A – Con appello ritualmente proposto dall’odierna appellante chiede la riduzione della squalifica negando alcune circostanze dei fatti addebitati al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: La condotta posta in essere dallo Sciacca, riconosciuta dalla stessa appellante, e’ senz’altro deprecabile e censurabile e pertanto ne va condiviso l’iter logico seguito dal Giudice di primo esame; In ordine al “quantum” ritiene questa Decidente che dalla esposizione dei fatti emerge chiaramente che la condotta seppur deprecabile e censurabile ha comportato conseguenze dannose al direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare fino al 31.3.2002 la squalifica a carico dello Sciacca Orazio (Ass. Trinacria); di restituire la tassa reclamo versata.
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