COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI FINCANTIERI CALCIO di Palermo – (punizione sportiva perdita gara per 0 – 2 un punto di penalizzazione ed ammenda di 52 euro per mancata presenazione – prima rinuncia – GARA S.P.S.C. BAGHERIA/FINCANTIERI del 27.12.2001 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR. “A”) – Proc. n. 160/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI FINCANTIERI CALCIO di Palermo - (punizione sportiva perdita gara per 0 - 2 un punto di penalizzazione ed ammenda di 52 euro per mancata presenazione - prima rinuncia - GARA S.P.S.C. BAGHERIA/FINCANTIERI del 27.12.2001 - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR. “A”) - Proc. n. 160/A Con appello del 10.01.2002 la Fincantieri Calcio segnala che la gara sopra indicata andava disputata domenica 30.12.2001 alle ore 14.30 come da C.U. n. 19 del 3.10.2001 pag 19.354 e non già il giovedì precedente 27.12.2001, come da calendario pubblicato con C.U. n. 15 del 10.09.2001. Chiede pertanto l’annullamento della Decisione del Giudice Sportivo e la ripetizione della gara in questione. La Commissione Disciplinare rilevato che all’atto di appello non allegata prova dell’invio di copia dell’atto stess alla controparte con lettera raccomandata o equipollente ex art. 34 comma 7 C.G.S.; Visti gli artt. 42 n. 6 e 29 n. 9 del C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (103 Euro).
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