COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. CAMPOBELLO di Campobello di Mazara – (avverso squalifica per cinque gare Romano Luciano – GARA CAMPOBELLO/CASTELLAMMARE 94 del 13.01.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” – C.U. n. 34 del 16.01.2002) – Proc. n. 177/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI POL. CAMPOBELLO di Campobello di Mazara - (avverso squalifica per cinque gare Romano Luciano - GARA CAMPOBELLO/CASTELLAMMARE 94 del 13.01.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “A” - C.U. n. 34 del 16.01.2002) - Proc. n. 177/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante pur riconoscendo la condotta deprecabile del proprio tesserato chiede una riduzione della squalifica ritenuta eccessiva, scaturente da espressioni puramente labiali. La Commissione Disciplianare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, all’udienza del 5/02/2002 sentito il Presidente all’odierna appellante osserva: La condotta posta in essere dal Romano è senz’altro deprecabile e censurabile non solo nella sua manifestazione al momento del suo allontanamento dal campo a seguito del provvedimento di espulsione ma si è ripetuta anche alla fine della gara dinanzi gli spogliatoi della terna arbitrale; Pur nella deprecabilità e censurabilità del comportamento tenuto dal Romano ritiene questa Decidente che il provvedimento sanzionatorio può essere ricondotto in un periodo più limitato alla luce delle osservazioni sopra evidenziate; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in quattro gare la squalfica a carico del Romano Luciano (Pol. Campobello); di non addebitare la tassa.
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