COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.S. FLORIDIANA di Floridia – (avverso inibizione all’allenatore Mangiafico Tito fino al 31.03.2002 e squalifica per cinque gare calciatore Innocenti Sebastiano – GARA FLORIDIANA/QUARTIERE GROTTA SANTA del 20.01.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. N. 35 DEL 23.01.2002) – Proc. n. 187/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI S.S. FLORIDIANA di Floridia - (avverso inibizione all’allenatore Mangiafico Tito fino al 31.03.2002 e squalifica per cinque gare calciatore Innocenti Sebastiano - GARA FLORIDIANA/QUARTIERE GROTTA SANTA del 20.01.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F” - C.U. N. 35 DEL 23.01.2002) - Proc. n. 187/A Con appello ritualmente proposto la Società chiede la riduzione dei provvedimenti sanzionatori in epigafe indicati pur deprecando l’atteggiamento dei propri tesserati causato da uno “stress” psicologico. La Commissione Disciplinare letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara,osserva: la condotta posta in essere dai tesserati in epigrafe indicati è senz’altro deprecabile e censurabile e contraria alle norme del C.G.S.; Per quanto attiene il Sig. Mangiafico Tito nei confronti dello stesso va addebitato l’aggravante della funzione che lo stesso esercita (allenatore); nei riguardi del calciatore Innocenti Sebastiano va considerata l’infrazione allo stesso addebitata va ricondotta in espressioni labiali pur esse non consentite, senza alcun addebito di danno fisico; P.Q.M. DELIBERA: di confermare la squalfica a carico dell’allenatore Mangifico Tito; di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Innocenti Sebastiano, entrambi Società Floridiana; per l’effetto non si provvede all’addebito della tassa.
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