COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI CITTA’ DI GIULIANA (PA) – (avverso squalifica calciatori Alcuri Vincenzo per tre gare; Caronna Vincenzo per tre gare; Catarinicchia Pietro per tre gare; Musso Antonio per tre gare e Napoli P.Riccardo per tre gare e perdita gara – GARA CITTA’ DI GIULIANA/BOSCO 1970 del 20.01.2002 – – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “I” – C.U. n. 35 del 23.01.2002 e n. 36 del 30.01.2002) – Proc. n. 200/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 6/02/2002– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI CITTA’ DI GIULIANA (PA) - (avverso squalifica calciatori Alcuri Vincenzo per tre gare; Caronna Vincenzo per tre gare; Catarinicchia Pietro per tre gare; Musso Antonio per tre gare e Napoli P.Riccardo per tre gare e perdita gara - GARA CITTA’ DI GIULIANA/BOSCO 1970 del 20.01.2002 - - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “I” - C.U. n. 35 del 23.01.2002 e n. 36 del 30.01.2002) - Proc. n. 200/A Letto l’appello proposto dalla Società ricorrente e con il quale viene chiesto l’annullamento della sanzione della perdita della gara e conseguentemente deliberare la ripetizione della stessa nonché annullare la squalifica dei calciatori meglio indicati in epigrafe perché i fatti accaduti si sono svolti, secondo la difesa, in modo diverso da quello indicato nei provvedimenti impugnati dal Giudice Sportivo; La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto da cui si ricava in maniera chiara ed inequivocabile quanto accaduto nel terreno di gioco (anche con l’intervento di due carabinieri presenti in campo che non sono riusciti a sedare ciò che stava succedendo nel terreno di giuoco) ritiene che le decisioni adottate dal direttore di gara siano stati presi in considerazione della circostanza che i calciatori identificati perfettamente dal direttore di gara, in relazione al comportamento violento tenuto, avrebbero dovuto essere espulsi e quindi il numero dei calciatori non sarebbe stato sufficiente per il proseguo della gara. Ciò anche in considerazione di tutto quanto era accaduto nel terreno di giuoco; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata L. 200.000.= pari a 103 Euro
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