COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico di: 1) Barresi Domenico Presidente A.C.R. Oliveri; 2) Costantino Antonino Presidente S.S. S.Biagio; 3) S.S. S.Biagio; 4) A.C.R. Oliveri – Proc. n. 159/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico di: 1) Barresi Domenico Presidente A.C.R. Oliveri; 2) Costantino Antonino Presidente S.S. S.Biagio; 3) S.S. S.Biagio; 4) A.C.R. Oliveri - Proc. n. 159/A Il Procuratore Federale, letta la nota in data 2.01.2001 - Prot. GP/l.ls del Presidete del Comitato Regionale Sicilia; rilevato, secondo quanto si evince dagli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini che: 1) Irrera Rosario e Barresi Domenico, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’A.C.R. Oliveri nel Luglio 2000 si accordavano con Costantino Antonio, Presidente della S.S. S.Biagio di Terme Vigliatore (esclusa dal Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia 2000/2001) per la cessione della propria Società e del relativo titolo sportivo a favore di quest’ultimo, dietro corresponsione della somma di L. 30.000.000.= (peraltro solo parzialmente versata); 2) che i medesimi Irrera e Barresi in sede di assemblea dei soci dell’A.C.R. Oliveri in data 1.09.200, inducevano gli stessi a rassegnare le proprie dimissioni ed accettare l’ingresso di nuovi soci tutti indicati dal Costantino ed in gran parte già soci della S.S. S.Biagio; 3) che a seguito di tali operazioni antiregolamentari venivano eletti: a) Perrone Sandra, moglie di Costantino, quale Presidente; b) Recupero Santo, quale Vice Presidente; c) Presti Rosario, Giunta Francesca, Puliafito Angelo, Frisina Luciano quali componenti del Consiglio Direttivo dell’A.C.R. Oliveri; 4) che, conseguentemente, nel corso del Campionato 2000/2001 la A.C.R.Oliveri disputava tutti gli incontri casalinghi sul campo di Terme Vigliatore destinato alle gare della S.S.S.Biagio ; 5) che Irrera, Barresi, Costantino, e Perrone non hanno evaso la richiesta del collaboratore dell’Ufficio Indagini di produrre documentazione inerente le rispettive società, ritenuto che i comportamenti evidenziati integrano violazione dei principi sportivi di lealtà, probità rettitudine e correttezza morale e materiale addebitabili ai tesserati Irrera, Barresi, Costantino, Perrone, Recupero, Giunta, Frisina, Presti e Puliafito che consegue la responsabilità delle Società; ha deferito con nota del 3.01.2002, inviata contestualmente alle parti interessate innanzi questa Commissione Disciplinare: 1) Barresi Domenico Presidente dell’A.C.R. Oliveri già Vice Presidente; 2) Costantino Antonino Presidente S.S. S.Biagio; 3) S.S. S.Biagio; A.C.R. Oliveri; per rispondere i primi due della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 52 comma 2) e 19 delle N.O.I.F., per avere posto in essere, in concorso tra 39.1184 loro i comportamenti antiregolamentari evidenziati ai punti 1-2-3-4-5 della parte motiva; la S.S. S.Biagio e la A.C.R. Oliveri di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S. del 9.08.2001 (art. 6 comma 1 e 2 del C.G.S., all’epoca vigente) in ordine agli addebiti contestati ai rispettivi Presidenti e Dirigenti; contestati ritualmente i superiori addebiti le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo il giorno 12 febbraio 2002 con inizio alle ore 15.30; Alla stessa nessuna delle parti deferite si è presentata, ne hanno prodotto memorie difensive o quant’altro utile a difesa; In mancanza di pregiudiziali o eccezioni di sorta, sono state raccolte le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate: “Ritenere responsabili; dei capi d’imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, Barresi Domenico Presidente A.C.R. Oliveri e Costantino Antonino Presidente S.S. S.Biagio e le rispettive Società A.C.R. Oliveri e S.S. S.Bagio infliggendo a Barresi e Costantino l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno all F.I.G.C. per anni tre ; alla Società A.C.R. Oliveri e S.S. S.Biagio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di Euro 2.500”; Nella disamina del caso, oggetto dell’odierno giudizio, trova valenza probatoria la curata attività istruttoria dell’Inquirente, compendiata nell’attenta relazione conclusiva; Le contestazioni, poi formulate, trovano conferma sia nella esaminata documentazione ma di più nelle raccolte dichiarazioni, di cui agli atti, riasciate dalle parti interessate al caso in esame; Ciò permette di potere affermare, con ampio spazio di verità acquisita che le due Società, chiamate a giudizio, attraverso i rispettivi rappresentanti di primo grado dirigenziale, hanno posto in essere un’attività che realizza l’ipotesi della violazione dei precetti di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. con particolare riferimento agli artt. 52 comma 2) e 19 delle N.O.I.F.. Processualmente, va annotato che la mancata totale presenza delle parti rinviate a giudizio e di qualsivolgia memoria difensiva, ci porta a concludere che detta lamentata circostanza si presenta con contenuto sintomatico in ordine alla valutazione degli addebiti e risparmia qualsiasi ulteriore attività istruttoria ed accertativa, ove se ne fosse presentato il bisogno; il deferimento, pertanto, trova la tutta la sua legittimità nella postulazione e rubricazione; dello stesso devono rispondere quanti indicati nel relativo accertamento che, di giustizia, è più che fondato. Ciò posto, visti gli artt.1 comma 1 C.G.S. e 52 comma 2 e 19 delle N.O.I.F.; DELIBERA: di ritenere responsabile degli addebiti, di cui all’atto di rinvio a giudizio i Sigg.ri Barresi Domenico Presidente A.C.R. Oliveri e Costantino Antonino Presidente S.S. S.Biagio infliggendo loro la inibizione a tutti gli effetti a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per anni tre; di infliggere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alle Società A.C.R. Oliveri e S.S. S.Biagio l’ammenda di Euro 2.500 ciascuna; Il Comitato Regionale Sicilia avrà cura di rispettare la segnalazione disposta dalla Procura Federale, riportata in coda al proprio atto di rinvio a giudizio; La presente delibera va notifcata alle parti interessate nonché alla Procura Federale.
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