COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. CLUB ITALIA (PA) – (avverso squalifica calciatore Toscano Angelo per 4 gare – GARA CLUB ITALIA/MONTEMAGGIORE del 29.1.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR.”H” – C.U. n° 36 del 30.1.2002) – Proc. n° 219/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.C. CLUB ITALIA (PA) – (avverso squalifica calciatore Toscano Angelo per 4 gare – GARA CLUB ITALIA/MONTEMAGGIORE del 29.1.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR.”H” – C.U. n° 36 del 30.1.2002) – Proc. n° 219/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la revoca del provvedimento sanzionatorio affermando che “il tesserato ha esercitato la legittima difesa prevista dall’art. 52 del Codice di Procedura Penale”; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara, che appaiono lineari e non si prestano a nessuna diversa interpretazione; La condotta posta in essere dal tesserato in epigrafe indicata e’ censurabile e questa Decidente ne condivide la rubricazione e la statuizione affermata da Giudice di primo esame; In ordine alla giustificazione assunta dall’odierna appellante si rammenta che ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva non e’ ammissibile l’applicazione della legittima difesa prevista in altri ambiti processuali; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa non versata. (euro 103).
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