COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. MONTELEPRE (PA) – (avverso squalifiche calciatore Urso Cosimo per 3 gare, Gallina Gianfranco per 5 gare, inibizione dirigente Tinervia Giacomo fino al 15.3.2002 – GARA MONTELEPRE/RIVIERA DEI MARMI del 26.1.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 36 del 30.1.2002) – Proc. N° 220/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI U.S. MONTELEPRE (PA) – (avverso squalifiche calciatore Urso Cosimo per 3 gare, Gallina Gianfranco per 5 gare, inibizione dirigente Tinervia Giacomo fino al 15.3.2002 – GARA MONTELEPRE/RIVIERA DEI MARMI del 26.1.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A” – C.U. n° 36 del 30.1.2002) – Proc. N° 220/A – Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede una riduzione dei provvedimenti sanzionatori presi dal Giudice di primo esame; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva La condotta posta in essere dal calciatore Urso e del dirigente Tinervia e’ senz’altro deprecabile e censurabile e pertanto questa Decidente ritiene che il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice di primo grado e’ condivisibile sia in ordine al “an” che al “quantum; In ordine alla condotta posta in essere dal Gallina, senz’altro censurabile e deprecabile, ritiene questa Decidente che il provvedimento sanzionatorio può essere ricondotto in un periodo più limitato atteso che non ha comportato alcuna conseguenza dannosa; P.Q.M. DELIBERA: Di confermare la squalifica a carico del calciatore Urso Cosimo per tre gare e l’inibizione del dirigente Tinervia Giacomo fino al 15.3.2002; di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Gallina Gianfranco per tre gare; senza addebito di tassa, non versata.
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