COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. ALESSANDRIA DELLA ROCCA (AG) – (avverso perdita gara squalifiche calciatori Piazza Luigi per 8 gare; Pullara Pasqualino fino al 31.12.2002, Costa Fabrizio per 3 gare, Scaglione Leonardo e Costa Salvatore per 3 gare – GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/SICULIANA del 3.2.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G” C.U. n° 37 del 6.2.2002) – Proc. n° 228/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S. ALESSANDRIA DELLA ROCCA (AG) – (avverso perdita gara squalifiche calciatori Piazza Luigi per 8 gare; Pullara Pasqualino fino al 31.12.2002, Costa Fabrizio per 3 gare, Scaglione Leonardo e Costa Salvatore per 3 gare – GARA ALESSANDRIA DELLA ROCCA/SICULIANA del 3.2.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G” C.U. n° 37 del 6.2.2002) – Proc. n° 228/A –
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale la Società, secondo le proprie argomentazioni, ritiene che il comportamento del direttore di gara fosse superficiale e che i provvedimenti presi dal Giudice Sportivo sono sproporzionati rispetto ai reali fatti accaduti nel terreno di giuoco;
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara dai quali si ricava in maniera chiara, non equivoca e precisa quanto effettivamente accaduto, rileva:
L’arbitro al 40’ del 1° tempo sul punteggio di 1-1, dopo aver concesso un calcio di rigore in favore della Società Siciliana, ha comunicato il provvedimento di espulsione nei confronti dei calciatori Pullara Pasqualino e Piazza Luigi; contemporaneamente altri giocatori hanno tentato di aggredire il direttore di gara, perfettamente identificati e individuati, ai quali in considerazione delle condizioni venutesi a creare nel terreno di giuoco, lo stesso non ha comminato alcuna sanzione disciplinare;
Ritenuto, quindi, che le argomentazioni a difesa svolte dalla Società ricorrente non trovano accoglimento in questa sede perché non confortate da alcuna prova;
Ritenuto, altresì, che il referto di gara e’ preciso e non si presta ad alcuna censura e gode di fede privilegiata;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di rigettare l’appello come sopra proposto, con addebito di tassa non versata (Euro 103)
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