COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società Ass.S.Barbara e calciatori Ventura Giuseppe e Panebianco Gianluca – GARA FIAMMA RAGALNA/ASS.S.BARBARA del 30.01.2002 – TROFEO PROVINCE – Proc. n. 216/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società Ass.S.Barbara e calciatori Ventura Giuseppe e Panebianco Gianluca - GARA FIAMMA RAGALNA/ASS.S.BARBARA del 30.01.2002 - TROFEO PROVINCE - Proc. n. 216/A Il Presidente del Comitato Regionale Sicilia ha evidenziato a questa Commissione che nella gara in oggetto la Società Ass. S.Barbara ha schierato i calciatori Ventura Giuseppe e Panebianco Gianluca, sebbene squalificati; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara osserva: 1) Risulta che alla gara in oggetto hanno partecipato i calciatori indicati in oggetto, pur se squalificati: il Ventura al 31.12.2003 e Panebianco al 31.12.2005; 2) Appare pertanto fondato il deferimento, risultando inficiata la regolarità della gara e nel contempo oltremodo disdicevole che tesserati soggetti a sanzione eludano i provvedimenti disciplinari a carico. Emerge la responsabilità della Società deferita; P.Q.M. 39.1185 Visto l’art. 12 comma 5 del C.G.S. DELIBERA: di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 a carico della Società Ass. S.Barbara; di infliggere alla Società S.Barbara la sanzione dell’ammenda di Euro 1033; di prolungare la squalifica a carico del calciatore Ventura Giuseppe fino al 31.03.2004 e la squalifica a carico del calciatore Panebianco Gianluca fino al 31.03.2006; visto l’art. 10 del Regolamento del Torneo delle Province (Vedi C.U. n. 31 bis del 19.12.2001) per l’effetto la Società Ass. S.Barbara viene esclusa dallo stesso torneo.
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