COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. RIVIERA DEI MARMI di Custonaci (TP) – (posizione irregolare assistente arbitro di parte – GARA RIVIERA DEI MARMI/TRAPANI CALCIO del 23.1.2002 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIR. “H”) – Proc. n° 189/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI A.S. RIVIERA DEI MARMI di Custonaci (TP) – (posizione irregolare assistente arbitro di parte – GARA RIVIERA DEI MARMI/TRAPANI CALCIO del 23.1.2002 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIR. “H”) – Proc. n° 189/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dell’assistente di parte Riccobene Giacomo utilizzato dalla Società Trapani Calcio nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti , osserva: L’assistente arbitro di parte Riccobene Giacomo non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, con tale funzione, non risultando tesserato per la Società Trapani Calcio, ne’ come calciatore, ne’ come dirigente; P.Q.M. Visto l’art. 12, n° 5, lettera b), C.G.S. DELIBERA: Di infliggere alla Società Trapani Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 155 (£. 300.000.=);
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