COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. KAMARAT (AG) – (avverso squalifica calciatore Russotto Angelo per 4 gare – GARA CAMPOBELLO/KAMARAT del 10.2.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “D” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 233/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. KAMARAT (AG) – (avverso squalifica calciatore Russotto Angelo per 4 gare – GARA CAMPOBELLO/KAMARAT del 10.2.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “D” – C.U. n° 38 del 13.2.2002) – Proc. n° 233/A – L’appellante chiede la riduzione della sanzione a carico del calciatore Russotto evidenziando la correttezza e la sportività che lo stesso ha sempre dimostrato nei confronti degli ufficiali di gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Il fatto oggetto di esame non si presta a dubbi di sorta e pertanto rimane confermata la motivazione assunta dal Giudice di primo grado a base della sanzione irrogata; 2) Non rilevano le altre considerazioni espresse dalla Società, essendo il procedimento disciplinare circoscritto al fatto accaduto; 3) Quanto alla sanzione si ritiene di potere operare una riduzione che tenga conto della dinamica dell’accaduto, contenuta nell’atto dell’espulsione e senza ulteriori conseguenze; P.Q.M. DELIBERA: Di contenere in 3 giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Russotto Angelo (A.S. Kamarat);
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