COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. MONTEMAGGIORE (PA) – (avverso squalifica campo di giuoco per quattro gare; squalifiche calciatori Piraino Francesco per otto gare e Madonia Massimo (20.01.2007) e richiesta risarcimento danni – GARA MONTEMAGGIORE/MEZZOJUSO del 20.01.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”H” – C.U. n. 35 del 23.01.2002) – Proc. n. 201/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI A.S. MONTEMAGGIORE (PA) - (avverso squalifica campo di giuoco per quattro gare; squalifiche calciatori Piraino Francesco per otto gare e Madonia Massimo (20.01.2007) e richiesta risarcimento danni - GARA MONTEMAGGIORE/MEZZOJUSO del 20.01.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”H” - C.U. n. 35 del 23.01.2002) - Proc. n. 201/A Questo Organo Decidente, esaminato l’appello in epigrafe indicato, in una precedente seduta perveniva nella sua decisione di sospendere il giudizio, rinviando ogni decisione in merito in attesa di conoscere le risultanze degli accertamenti in atto curati dagli organi di competenza ed attinenti la gara di che trattasi; Pervengono a questa Commissione Disciplinare note ufficiali degli Organi Federali di Settore attestanti le dimissioni presentate dall’arbitro della gara in esame, accolte ed inviate all’Organo Centrale Federale per la loro ratifica; Alla luce di questo elemento innovativo processuale; considerato che ogni ulteriore accertamento, prospettatosi e raccolto come necessità dalla scrivente, non ha trovato possibilità di esecuzione e realizzazione, anche per la ingiustificata assenza dell’arbitro alla di lui convocazione innanzi la Commissione Disciplinare, può trovare fondamento, sia pure in misura limitata, quanto prospettato e denunciato dalla Società ricorrente inducendo, questa Decidente a prendere in considerazione l’opportunità di riesaminare i casi in contestazione e pervenire ad una riforma delle sanzioni impugnate. Curati gli incombenti di cui sopra; Revocato il precedente proprio provvedimento di rinvio (C.U. n. 38 del 13.02.2002); accertate le responsabilità a carico dei tesserati, sostenitori e della stessa ricorrente; DELIBERA: di determinare in due gare la squalifica del campo di giuoco della Società A.S. Montemaggiore; di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Piraino Francesco (A.S. Montemaggiore); di determinare a tutto il 31.12.2002 la squalifica a carico del calciatore Madonia Massimo (A.S. Montemaggiore); in ordine alla eventuale richiesta di risarcimento danni il richiedente dovrà dimostrare la natura, modalità e quantificazione degli stessi; per l’effetto non si dispone addebito di tassa.
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