COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLI NISSA di Caltanissetta – (avverso squalifica per cinque gare calciatore Pecoraro Luigi ed ammenda di 516 Euro – GARA NISSA/SIRACUSA del 10.02.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” – C.U. N. 38 DEL 13.02.2002) – Proc. n. 229/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/02/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLI
NISSA di Caltanissetta - (avverso squalifica per cinque gare calciatore Pecoraro Luigi ed ammenda di 516 Euro - GARA NISSA/SIRACUSA del 10.02.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B” - C.U. N. 38 DEL 13.02.2002) - Proc. n. 229/A
Sostiene la ricorrente che l’imputazione statuita a carico del proprio tesserato non trova apparente motivazione che giustifichi la condotta addebitatagli. Lo stesso non partecipava alla gara anche se è vero che incontratosi con l’allenatore del Siracusa Sig. Strano, fra i due nasceva un diverbio con richiami agli insulti profferiti in occasione della gara di andata. Purtroppo a fine gara “l’accoppiata” Pecoraro-Strano esageravano assumendo entrambi una condotta deprecabile e censurabile.
Così esprimendosi la ricorrente chiede una revisione del provvedimento assunto nei confronti del Pecoraro, tenendo conto che il di lui comportamento non ha provocato conseguenze dirette durante la gara ed anche considerando la “provocazione” recepita dallo stesso.
Per quanto attiene la sanzione economica, tenuto conto di essere stata già penalizzata per la squalifica del campo, come conseguenza della condotta addebitata ai propri sostenitori, che “certamente” non hanno fatto bene alla propria Società, ne chiede una riduzione, tenuto conto della collaborazione prestata.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
Il rapporto di gara sia dell’arbitro che del Commissario di campo, sono lineari, univoci, dettagliati e particolareggiati nella indicazione e riferimento dei fatti accaduti e non si prestano a qualsivoglia dubbio in ordine alla loro refertazione;
l’arbitro riferisce di essere stato bersaglio di un lancio di pietre, da parte dei sostenitori locali (riconosciuti perché in possesso di sciarpe con i colori della propria squadra) mentre nell’abbandonare l’impianto sportivo si accingeva a raggiungere la propria autovettura veniva raggiunto al corpo e al volto e l’autovettura veniva anch’essa raggiunta subendo ingenti danni. Tutto ciò accadeva nel totale disinteresse della dirigenza locale. Allega al proprio rapporto referto medico e denuncia presentata alla stazione dei Carabinieri, iniziative curate al suo rientro in sede. Il Commissario di campo, riferisce, in particolare, della condotta posta in essere dal Pecoraro Luigi sia prima della gara che a fine gara, quando il predetto calciatore si rendeva responsabile di condotta violenta sia nei confronti del Sig. Strano - allenatore del Siracusa - che de componenti la Società del Siracusa stessa. Riferisce anche, con dovizia di particolari sul comportamento violento, offensivo e minaccioso dei sostenitori locali Alla luce di quanto sopra attenzionato e della più censurabile condotta accertata a carico del calciatore e della più censurabile condotta accertata a carico del calciatore Pecoraro Luigi, evidenziando, tra l’altro, la mancanza di qualsiasi titolo che giustificasse la sua presenza e partecipazione ai fatti contestati (non era chiamato a partecipare alla gara), si condivide l’appellato giudicato di primo grado assunto;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
disponendo, per l’effetto l’addebito della tassa dovuta (Euro 103).
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